Insider trading è un termine che negli ultimi anni è diventato noto per il suo significato di “abuso di informazioni privilegiate” per scopi speculativi, si tratta di un termine contenuto nell’articolo 184 del Testo Unico della Finanza – Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
In particolare, l’Insider Trading, è un termine che si riferisce ad una situazione quando “chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate, in ragione della sua qualità di membro dell’organo di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica o di un ufficio”, è impegnato in una di tali condotte:
- acquisto, vendita o compimento di operazioni per conto proprio o di terzi tramite strumenti finanziari con l’utilizzo di informazioni medesime
- comunicazione di informazioni importanti e delicate, privilegiate ad altri al di fuori del comune esercizio del lavoro
- raccomandazione per l’adempimento di alcune delle operazioni fin qui citate
Tutte queste condotte, hanno una caratteristica in comune, ovvero l’utilizzo di informazioni privilegiate a scopi speculativi.
Si tratta di un reato molto grave in quanto va violare il corretto funzionamento dei mercati, la trasparenza e a lungo termine anche la fiducia del risparmiatore nei mercati finanziari.
Chi è il soggetto attivo?
Il soggetto attivo è colui che può compiere il reato di Insider Trading.
Questa tipologia di reato fa riferimento ad una ben determinata categoria di soggetti:
- membri di organi di amministrazione
- membri di direzione o controllo
- soggetti coinvolti con il capitale
Qual’è la condotta?
- il soggetto attivo è intento ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari tramite l’uso di informazioni privilegiate, che gli altri quindi non possono avere
- il soggetto attivo comunica ad altri soggetti, l’informazione privilegiata, andando a travalicare la normale attività lavorativa
- l’insider trading è intento a indurre o raccomandare altri soggetti al compimento di operazioni a lui precluse, in tutto ciò è ovviamente inclusa la comunicazione dell’informazione
Qual’è l’elemento soggettivo?
il reato dell’insider trading può essere punito sia con la reclusione che, a meno di casi estremamente gravi, con una multa per dolo generico.
Le pene previste per l’insider trading sono tutta via soggettive: reclusione da uno a sei anni con la multa che può variare da euro ventimila a euro tre milioni; oppure una multa che può arrivare ad una somma corrispondente al triplo o che può addirittura arrivare fino ad un importo pari a dieci volte il profitto conseguito tramite il reato commesso.
Sono da considerare come elementi di soggettività in questa multa, i seguenti fattori:
- l’offensività del fatto
- le qualità personali del colpevole
- l’entità del prodotto del profitto conseguito dal reato